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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 18 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 9.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n.1.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.

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9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

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9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

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6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

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9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

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4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992

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10. Le funzioni e le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e

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9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse

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4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e

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medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

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e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla

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9. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento

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3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente: "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9

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del presente decreto legislativo: l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio

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9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17

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prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché

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